Art. 1.
(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal presente articolo, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. A tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2006.
      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.
      3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998, n. 34, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco dell'anno 2006; a tale fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della

 

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legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2006».

      3. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel medesimo comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni».

      4. Per la finalità di cui ai commi 1 del presente articolo, 3-bis, 3-ter e 9 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, è conferita al Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2006, 75 milioni di euro per l'anno 2007 e 75 milioni di euro per l'anno 2008.
      5. Al punto 7) della tabella allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: «commi 74 e 95» sono sostituite dalle seguenti: «comma 95».